Tutte le norme relative al passaporto sono contenute nella Legge 21.11.1967 n. 1185 e successive modificazioni.

Si informa che dal 26/10/2006 le Questure rilasceranno esclusivamente il passaporto elettronico dotato di microchip che consente la registrazione dei dati del titolare del documento certificata elettronicamente.

Tale documento consentirà inoltre l’ingresso negli Stati Uniti, senza la necessità dell’apposito visto*; per soggiorni fino a 90 giorni per turismo o affari e per il transito negli aeroporti statunitensi.

I minori potranno espatriare negli Usa solamente se provvisti di passaporto individuale.

*Non è necessario il visto per gli Usa nei seguenti casi:

  • per i titolari di passaporto elettronico rilasciato dal 26 ottobre 2006
  • per i titolari di passaporto con fotografia digitale rilasciato prima di quella data;
  • per i titolari di passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005.

1) RILASCIO DEL PASSAPORTO
a persona non coniugata oppure coniugata o divorziata o vedova ma senza figli minori.

Si parla di rilascio quando:

  • il richiedente non ha mai avuto il passaporto;
  • il richiedente ha il passaporto ma è stato rilasciato da almeno 10 anni.

documentazione necessaria per il rilascio:

– Compilazione del modello di richiesta disponibile presso i servizi demografici e l’URP del Comune o scaricabile dal sito www.poliziadistato.it

– n. 1 marca di concessione governativa da euro 40,29;

– n. 2 foto tessere (formato 4×4 cm) uguali e recenti;

– ricevuta di versamento di euro 44,66 per il libretto da 32 pagine o di euro 45,62 per quello da 48 pagine (non ancora disponibile) sul c/c postale n. 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.

Qualora il richiedente abbia figli minori, il rilascio o il rinnovo del passaporto è subordinato all’assenso firmato dell’altro genitore  anche se separato o divorziato.

  • allegare fotocopia del documento d’identità dell’altro genitore.
  • oppure copia della sentenza di separazione o divorzio dove sia indicato l’assenso reciproco al rilascio di documenti validi per l’espatrio.

Solo in mancanza di tale assenso occorre il nulla-osta rilasciato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di residenza del minore (per maggiori informazioni rivolgersi ai Servizi Demografici).

Nel caso in cui si volesse inserire sul proprio passaporto il figlio minore è necessario l’assenso firmato dell’altro genitore e la fotocopia del documento d’identità di entrambi i genitori.

L’inserimento è consentito per i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età.

Per i bambini maggiori di anni 10 sono necessarie anche n. 2 foto formato tessera.

2) IL FIGLIO MINORE

Oltre all’inserimento nel passaporto di uno o di entrambi i genitori, i minori possono avere, il passaporto individuale.

Per i minori di anni 10, l ‘uso del passaporto individuale è subordinato alla condizione che:

  • viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci
  • oppure venga menzionato sul passaporto stesso
  • o venga menzionato in apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi esercita la patria potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto) il nome della persona a cui il minore viene affidato.

3) RINNOVO DEL PASSAPORTO

documentazione necessaria per il rinnovo

Si informa che è consentito il rinnovo dei soli passaporti con validità quinquennale e verrà effettuato fino alla vigenza dei libretti attualmente in possesso dei titolari.

  • Compilazione del modello di richiesta disponibile scaricabile dal sito www.poliziadistato.it;
  • passaporto scaduto
  • fotocopia carta d’identità valida